Sicurezza, quali le normative di riferimento?

Obblighi del datore di lavoro e dei dipendenti secondo il D.Lgs. 81/2008


Per quanto riguarda le norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, si fa riferimento al decreto legislativo 81/2008, integrato col decreto correttivo n. 106/2009, altrimenti conosciuto come Testo Unico per la Sicurezza dei Lavoratori. Il TUS ha riformato e armonizzato le precedenti norme per apportare un adeguamento del corpus normativo, in conseguenza al modificarsi del sistema dell’organizzazione del lavoro e all’evoluzione delle tecniche utilizzate.

 

L’obiettivo della formazione

La formazione, che viene definita nello specifico come quel “processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all’identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi”, ha lo scopo di far acquisire ai propri dipendenti tutte le competenze necessarie a ridurre al minimo il rischio di infortuni.

Il lavoratore, una volta assimilate queste competenze, sarà quindi capace di agire autonomamente per tutto ciò che riguarda la propria mansione. La legge e il documento di valutazione del rischio rendono obbligatoria al datore di lavoro l’erogazione formazione ogni qualvolta si presenti in azienda un cambiamento o un trasferimento delle mansioni, oppure a seguito dell’introduzione di nuovi strumenti e tecnologie, e all’inizio di ogni nuovo rapporto di lavoro.

Il nuovo decreto legislativo, sostitutivo del D.Lgs. 626/94, prevede che il lavoratore risulti sempre più responsabilizzato in materia di sicurezza. La formazione occorre in primo luogo come misura strumentale utile all’acquisizione dei comportamenti corretti a prevenire i rischi residui: dovrà quindi essere ripetuta periodicamente all’insorgere o al modificarsi dei rischi, a seguito di aggiornamenti delle procedure o delle istruzioni operative, per integrarsi alle condizioni produttive dell’azienda influenzando in maniera positiva l’ambiente e l’organizzazione del lavoro.

Secondo la circolare n. 30 del Ministero del Lavoro del 5 marzo 1998, in merito all'applicazione dell'art. 22 del D.Lgs. 626/94, sostituito dall'art. 36 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, si afferma inoltre “che, per le attività già in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 626/94, non scatta automaticamente ed indiscriminatamente l’obbligo del datore di lavoro di procedere alla formazione di tutti i lavoratori già assunti a tale data, purché i datori di lavoro abbiano in precedenza dato attuazione all’obbligo di cui gli articoli 4 dei regolamenti generali di prevenzione infortuni e igiene del lavoro”.

 

Enti paritetici e rilascio attestati

Al termine di ogni attività di formazione vi è poi l’obbligo del rilascio dell’attestato, in cui si registrano la data del corso, i temi approfonditi, la firma dei docenti e dei lavoratori, assieme a una breve descrizione della prova pratica effettuata. Tali attività devono essere effettuate in collaborazione con gli organismi paritetici presenti nel settore e nel territorio in cui ha sede l’attività del dirigente, durante l’orario di lavoro e senza comportare oneri economici a carico del lavoratore stesso, secondo i criteri e i bisogni riscontrati.

Gli enti paritetici dispongono di sedi in cui vengono programmate le attività formative, vengono elaborate e raccolte buone prassi con scopo di prevenzione, si sviluppano azioni relative alla salute e alla sicurezza sul lavoro, si eroga assistenza alle imprese ai fini di attuare adempimenti in materia e tutte le ulteriori funzioni loro assegnate. Sono dotati di personale competente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e possono effettuare sopralluoghi nei territori di loro competenza, al fine di individuare soluzioni tecniche e organizzative utili al successo. Devono inoltre comunicare annualmente un report dell’attività effettuata al Comitato regionale di coordinamento.

Secondo il comma 7 bis del D.Lgs. n. 81/2008, la formazione dei dirigenti “può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all’articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.” Il datore di lavoro deve poi agire in maniera propositiva accertandosi che le norme vengano effettivamente assimilate dai dipendenti.

 

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